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Porto di Tropea S.p.A.
Via Raf. Vallone, Tropea
Vibo Valentia, 89861, Italia.
info@portoditropea.it
+39 0963 61548
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Termini & Condizioni

  /  Termini & Condizioni

CONTRATTO DI ORMEGGIO

TRA

La Porto di Tropea S.p.A., P.Iva 02540410798, con sede in Tropea, Via Raf Vallone, in persona dell’Amministratore delegato, Dott. Vincenzo Aristide Di Salvo, società concessionaria dell’area portuale denominata “Porto di Tropea”, in virtù della concessione demaniale n. 02/2013 Rep n. 5/2013, d’ora in poi denominata anche Concessionaria.

E

UTENTE REGISTRANTE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

  1. All’Utente, che lo accetta, senza alcuna riserva, per caratteristica e dimensione, viene assegnato il posto/i di ormeggio comunicato all’arrivo presso gli ufficici di direzione per lo stazionamento dell’imbarcazione sopra indicata.
    Il contratto ha durata dal (giorno di arrivo) come indicato nell’ordinativo da e-commerce al (giorno di partenza) nell’ordinativo da e-commerce.
    Il canone per l’ormeggio concordato tra le parti come nell’ordinativo da e-commerce, iva compresa e dovrà essere corrisposto alla Concessionaria in due soluzioni: l’acconto, pari alla metà dell’importo, al momento della stipula del presente contratto e il saldo entro i successivi tre mesi.
  2. Nel caso in cui l’Utente lasciasse l’unità da diporto oltre la scadenza naturale del presente contratto senza aver provveduto al rinnovo
    dello stesso e al relativo pagamento, i periodi usufruiti saranno conteggiati secondo le tariffe giornaliere in uso e pubblicate in direzione del porto.
    In tal caso l’Utente si obbliga, fin d’ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1988 c.c., a corrispondere alla Porto di Tropea S.p.A. la somma risultante dalla moltiplicazione tra i giorni di effettivo stazionamento, successivi alla scadenza del presente contratto, e le tariffe giornaliere in uso.
    Ai fini del conteggio dei giorni di stazionamento successivi alla scadenza del contratto, la Concessionaria potrà considerare l’unità da
    diporto, presente nel porto, fino a quando l’Utente non avrà provveduto a spostare la stessa al di fuori dell’area portuale, dandone comunicazione agli uffici del porto.
    L’Utente riconosce alla Porto di Tropea S.p.A. il diritto di ritenzione dell’imbarcazione o nave da diporto di sua proprietà, anche per il
    periodo successivo alla durata del presente contratto, in caso di permanenza, pertanto, per il caso di morosità protratta per un
    periodo superiore a 15 giorni, la Concessionaria avrà facoltà di trattenere l’imbarcazione o nave da diporto fino all’effettivo pagamento del canone di ormeggio.
    L’Utente, nel caso di ormeggio di natante (unità di lunghezza pari o inferiore a 10 m), riconosce alla Porto di Tropea anche per il
    periodo successivo alla durata del presente contratto, in caso di permanenza, il diritto di ritenzione con vendita del natante per il caso
    di morosità protratta per un periodo superiore a 15 giorni. Il ricavato sarà trattenuto fino alla concorrenza del credito vantato e delle
    spese sostenute dalla Concessionaria, il residuo verrà messo nella disponibilità dell’Utente.
    In ogni caso, nell’ipotesi di morosità, qualora la Concessionaria abbia necessità, per qualsiasi motivo, di liberare l’area occupata dall’unità da diporto, senza che l’Utente vi provveda spontaneamente entro 7 giorni dalla richiesta avanzata da parte della Concessionaria, la Direzione della Porto di Tropea S.p.A. sarà autorizzata a rimuoverla e a consegnarla al cantiere del porto.
    I relativi costi di alaggio, sosta a terra e varo saranno posti a carico dell’Utente. La Concessionaria potrà, altresì, agire in giudizio per il risarcimento dei danni da occupazione abusiva dello specchio acqueo.
  3. La Concessionaria, per esigenze organizzative e gestionali e motivi di sicurezza, ha la facoltà di spostare, con personale proprio, l’imbarcazione in un posto diverso da quello originariamente assegnato.
  4. Il presente contratto ha ad oggetto la sola messa a disposizione di una porzione di specchio acqueo, costituente il posto di ormeggio, con l’accesso ai servizi annessi quali: acqua e utilizzo dei servizi igienici.
    Pertanto la Concessionaria non prende in custodia l’unità da diporto e all’uopo l’Utente dichiara di prendere atto ed accettare espressamente tale clausola contrattuale.La Concessionaria, quindi, non risponderà per eventuali furti, incendi, danneggiamenti.
    Inoltre la Concessionaria non sarà responsabile per i danni, incluso l’affondamento dell’unità da diporto, derivanti da: atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggi, urto in banchina e/o pontile, ormeggi lenti o male eseguiti e/o eseguiti con cime sottodimensionate, eventi atmosferici e/o meteo marini e da cause di forza maggiore.
    Per i danni ascrivibili alla Concessionaria la stessa è coperta da assicurazione per responsabilità civile con franchigia di € 1.000,00 a sinistro, che l’Utente assume a proprio carico.
  5. Il posto di ormeggio assegnato è riferito unicamente all’unità da diporto sopra indicata e l’accesso ai servizi annessi è riservato al solo Utente.Nel caso in cui l’Utente acquisti una nuova unità da diporto, nel periodo di durata del contratto, dovrà darne comunicazione alla concessionaria che provvederà a verificare se il posto assegnato sia adeguato alle dimensioni della stessa, in caso positivo, se la nuova unità da diporto sia di dimensioni superiori, rispetto alla precedente, l’Utente sarà tenuto a versare la differenza di prezzo con rimodulazione dello stesso.

    Nel caso in cui il posto non sia adeguato alle dimensioni, la Concessionaria comunicherà all’Utente l’impossibilità ad accettare la variazione dell’unità da diporto in stazionamento.
    In ogni caso l’Utente non potrà recedere anticipatamente dal contratto e pertanto lo stesso sarà tenuto a versare alla Concessionaria l’intero importo pattuito a titolo di canone di ormeggio.

    1. L’assistenza all’ormeggio è gratuita ed effettuata compatibilmente con le esigenze organizzative e la disponibilità del personale. I consumi elettrici, la pulizia dell’imbarcazione e tutti i servizi non compresi nell’oggetto del presente contratto sono a pagamento.
      Le operazioni di alaggio e varo effettuate dal cantiere, ivi comprese quelle autorizzate dalla Concessionaria, saranno a carico dell’Utente e il relativo prezzo dovrà essere corrisposto direttamente al cantiere che risponderà in via esclusiva per ogni danno o disservizio eventuale.
    2. L’Utente si impegna ad osservare rigorosamente il “REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO E L’USO DELL’APPRODO TURISTICO MARINA PORTO DI TROPEA” che costituisce parte integrante del presente contratto.
      All’uopo l’Utente dichiara di aver preso visione del Regolamento esposto presso i locali della direzione del porto e pubblicato nel sito internet www.portoditropea.it e di accettarlo integralmente.La Concessionaria ha la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui l’Utente non osservi il Regolamento, è fatto salvo, in ogni

      caso, il diritto della Concessionaria al risarcimento dei danni e il diritto di ritenzione di cui al punto 2 del presente contratto.

    3. L’Utente ha l’obbligo di verificare periodicamente le condizioni generali della propria unità da diporto.La Concessionaria, pur non assumendo alcun obbligo in tal senso, si riserva la facoltà di intervenire, con i propri mezzi e il proprio personale, nel caso in cui l’unità da diporto possa costituire un pericolo per la navigazione in porto o cagionare danni alle altre unità
      da diporto o alla struttura portuale, addebitando i relativi costi all’Utente che fin d’ora si quantificano in € 50,00 all’ora per ciascun dipendente intervenuto.
    4. L’Utente è responsabile per tutti i danni cagionati con la propria unità da diporto e/o con il proprio personale o soggetti incaricati, alla struttura portuale, al personale della concessionaria, ai mezzi di quest’ultima, alle altre unità da diporto e ai terzi.
      L’Utente è, inoltre, responsabile del proprio personale ed equipaggio.
    5. Qualora qualcuno dovesse occupare abusivamente il posto assegnato all’Utente, la Concessionaria si attiverà con il proprio personale a liberare il posto ma non sarà responsabile, in alcun modo, del disagio provocato.
    6. L’Utente dichiara di essere stato informato che il porto è area video-sorvegliata per la sicurezza dei frequentatori del porto e dei beni aziendali.
    7. L’Utente dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati, ai sensi della normativa vigente e di aver, all’uopo, prestato il consenso al loro trattamento.
    8. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle altre leggi applicabili.
    9. Per l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto, sarà competente il Tribunale di Vibo Valentia, fatta salva lanorma sull’inderogabilità del foro del consumatore, di cui al Codice del Consumo.
      L’Utente è consapevole e accetta che per le traduzione in lingue straniere, in caso di contrasto interpretativo, prevarrà il testo in lingua italiana.
      L’Utente accetta espressamente che al rapporto contrattuale e alle obbligazioni da esso nascenti sarà applicabile la legge italiana.
    10. Comunicazioni. Ai fini del presente contratto saranno ritenute valide le comunicazioni svolte presso la P.E.C. dell’Utente (se presente), indirizzo e-mail , ovvero via raccomandata presso la sua residenza.

    Tropea, lì 23/lug/2019

    Porto di Tropea S.p.a.

    ____________________________________________

     

    Utente

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    Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile e dell’art. 34 del Codice del Consumo, le parti dichiarano espressamente di accettare e approvare le condizioni contrattuali di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15.
    In particolare l’Utente, prende atto che il presente contratto ha ad oggetto la sola messa a disposizione di una porzione di specchio acqueo con i servizi annessi quali fornitura di acqua non potabile. Pertanto lo stesso Utente è consapevole che la concessionaria non prende in custodia l’imbarcazione e che non sarà responsabile per furto, incendio o danneggiamento dell’imbarcazione accettando espressamente la clausola contrattuale indicata all’art. 4.

    Inoltre l’Utente nel caso in cui dovesse lasciare in porto l’imbarcazione, oltre la scadenza del contratto si obbliga espressamente a versare alla Concessionaria, ai sensi dell’art. 1988 c.c., l’importo corrispondente alla moltiplicazione tra i giorni di ormeggio usufruiti e le tariffe giornaliere.
    L’Utente riconosce alla Porto di Tropea S.p.A. il diritto di ritenzione della nave da diporto/imbarcazione per il caso di morosità protratta per un
    periodo superiore a 15 giorni.
    L’Utente riconosce alla Porto di Tropea S.p.A. il diritto di ritenzione con vendita del natante per il caso di morosità protratta per un periodo
    superiore a 15 giorni.
    L’Utente riconosce, altresì, alla Concessionaria la facoltà di assegnargli un posto diverso per esigenze organizzative e motivi di sicurezza.
    L’Utente è consapevole che l’inosservanza del Regolamento Portuale comporterà la risoluzione anticipata del contratto salvo il diritto della Concessionaria al risarcimento dei danni.
    Le parti dichiarano di aver sottoposto le condizioni contrattuali sopra indicate e specificate ad apposita trattazione e discussione procedendo,
    di seguito, a separata e specifica sottoscrizione.

    Tropea, lì 23/lug/2019

    Porto di Tropea S.p.a.

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    Utente

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